La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, con la quale comunica il rifinanziamento per l’anno 2019 ed estensione per l’anno 2020 della proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà ai sensi dell’art. 22 bis del D.L.vo n. 148/2015.

La nuova disposizione normativa, pertanto, estende anche per l’anno 2020 – nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate – la possibilità alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni, di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, del citato D.lgs. n. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2.

Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5 del citato D.Lgs. n. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.