L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 182 del 6 giugno 2019, fornisce una risposta in merito alla possibilità che le spese sostenute nell’ambito dell’attività di sviluppo tecnologico imputabili all’amministratore unico della società siano eleggibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni (da ultimo l’articolo 1, commi,70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 145).
In particolare, l’Agenzia evidenzia come già con la circolare n. 5/E, paragrafo 2.2.1, del 16 marzo 2016, è stato specificato che sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo.
Resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore. A tal fine, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria circa l’idonea documentazione dell’attività svolta, l’effettività, l’imputazione temporale e la congruità dei costi sostenuti e la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.