È stata pubblicata la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/1420 del 25/03/2019 che consente, in via sperimentale, di derogare ai limiti numerici previsti per l’attivazione dei tirocini extracurriculari. La Regione Lombardia ha definito i criteri e lo schema di protocollo per attuare tale deroga, che sarà valida in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. I protocolli d’intesa potranno essere firmati da quelle aziende nelle quali nei due anni precedenti alla data di sottoscrizione:
- siano stati trasformati tirocini extracurriculari in assunzioni in apprendistato o a tempo indeterminato;
- siano stati trasformati contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. Il quantitativo delle suddette trasformazioni deve essere conteggiato su un’apposita base di calcolo indicata nello schema di protocollo allegato alla delibera regionale. Gli incrementi fino a un massimo del 20% a titolo di premialità che potranno essere stabiliti dai Protocolli d’intesa sono da intendersi alternativi alle premialità già previste negli Indirizzi regionali e non cumulabili.
Soggetti beneficiari e procedure
Le aziende che possono richiedere di stipulare il Protocollo di intesa con la Regione per l’incremento premiale fino al massimo del 20% devono possedere i seguenti requisiti:
- avere un organico superiore a 20 unità di personale. Il conteggio delle risorse umane può essere riferito alle singole unità produttive con un numero di addetti superiore a 20 oppure all’insieme di tutte le unità operative allocate sul territorio regionale. In ogni caso deve essere sempre mantenuto il rapporto di uno a tre tra tutor aziendale e tirocinanti;
- avere, alla data di sottoscrizione del protocollo risorse umane uguali o superiori rispetto alla data di 24 mesi precedente la sottoscrizione;
- non trovarsi in stato di liquidazione, concordato e/o cassa integrazione attiva o con procedure di licenziamento collettivo in corso; dichiarare attraverso l’Allegato B alla delibera di aver attuato trasformazioni di tirocinanti extracurriculari in assunzioni con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato e conferme di contratto di apprendistato a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del protocollo e sulla base dello schema di calcolo in esso previsto.
Le aziende possono attivare tirocini extracurriculari fino al tetto del 20% (anziché del 10%), utilizzando come base di calcolo le risorse umane attualmente presenti in azienda – purché pari o superiori a quelle dei 24 mesi precedenti alla sottoscrizione del protocollo – sommate ai tirocini trasformati e agli apprendistati confermati nel medesimo biennio. I protocolli d’intesa per la deroga al 10% tra le aziende e la Regione hanno validità biennale e possono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021. Il contingentamento aggiuntivo, tuttavia, ha validità per un periodo di 6 o 12 mesi, al termine del quale la quota di premialità dovrà essere ricalcolata con i medesimi criteri.