Le nuove misure su ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti sono un delirio

(in allegato scheda con esempi e paradossi)

OTTOBRE 2019 – A ogni appuntamento, a ogni manovra, si parte sempre con la speranza che in termini di complicazioni (almeno in quello) il fondo sia già stato toccato dalla manovra precedente. Saltiamo pure gli articoli 1, 2 e 3 del DL fiscale collegato alla manovra 2020 (licenziato dal CDM nella nottata fra il 14 e il 15 ottobre) e fermiamoci sul 4° articolo rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del reverse charge per il contrato dell’illecita somministrazione di manodopera”. Tralasciamo pure la parte relativa all’estensione del reverse charge – parzialmente condivisibile – ma su cui ci sarebbe da scrivere un libro e concentriamoci sulla questione ritenute che, anche da sola, è più che sufficiente per affermare come le assurdità non hanno età e risorgano ciclicamente – con aggravanti peggiorative – a testimonianza del fatto che l’apparato burocratico continua a vivere in una realtà parallela che non impara mai nulla dagli errori già fatti.

La memoria, non sarà difficile intuire, ritorna sulle disposizioni della vecchia Prodi, Visco Bersani (articolo 35, comma 28, del DL 223/2006), riscritta e attivata con effetto da agosto 2012 dal Governo Monti, e successivamente abrogata dal 13/12/2014 ad opera del decreto semplificazioni (D.lgs 175 del 21/11/2014). Abrogazione che, dopo mille tribolazioni, ha spazzato via una norma a dir poco delirante che è riuscita contemporaneamente, da una parte, ad avvallare il comportamento dei debitori intenzionati a sospendere i pagamenti e, dall’altra, a rendere impossibile la vita a chi, invece, voleva onorare i propri debiti ma a suon di inutili scartoffie e affliggenti autocertificazioni. Quella incredibile esperienza il Governo la vorrebbe ora riesumare amplificata – ovviamente – da ulteriori complicazioni.

Il motivo, lo leggiamo nella relazione illustrativa al decreto dove si evidenzia come dalle attività di controllo sia spesso rilevato che “in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato” attraverso “talune volte” – così c’è scritto –  sodalizi in forma cooperativa o societaria “strumentali alla evasione delle ritenute”.

Come Confimi Industria, sostiene Flavio Lorenzin, vice presidente con delega su fisco, semplificazioni e rapporti con la PA, “non contestiamo, sia chiaro, la patologia comunque grave e comunque da contrastare (che crea peraltro pure concorrenza sleale fra le imprese) ma il fatto che un fenomeno – che la relazione tecnica quantifica tutto sommato in soli 145 milioni di euro – venga affrontato caricando sulle spalle di tutti drastiche complicazioni in grado di generare, tanto lato committente quanto lato appaltatore e/o subappaltatore, una inevitabile crisi di nervi generalizzata”.

Proviamo a spiegare con un banale esempio (vedi a seguire) quali sarebbero le conseguenze delle nuove misure applicate alla diffusissima casistica delle prestazioni eseguite con l’impiego diretto di lavoratori dipendenti (o assimilati) nell’esecuzione di opere o servizi (dice la norma); il tutto considerando che il nuovo ambito applicativo, come dice testualmente la relazione illustrativa, “non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi … anche i contratti non nominati o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”. Le nuove misure sul versamento delle ritenute si abbatteranno, quindi, ben oltre i casi di illecita somministrazione di manodopera per i quali già esistono severe misure (art. 29 d.lgs. 276/2003) e a cui – per evitare frodi sull’Iva – il Governo si prefigge anche di estendere il reverse charge nonostante dal 2019 sia entrata in vigore la fatturazione elettronica che – nei propositi delle manovre precedenti – avrebbe dovuto avere il pregio di contrastare anche detti fenomeni.