OTTOBRE 2019 – Per beneficiare di super e iper-ammortamenti 2019, occorre prestare particolare attenzione al termine del 31 dicembre 2019. Super e iper-ammortamenti – che fanno parte del “piano impresa 4.0” – potrebbero infatti essere prorogati, ma si prospetta una “revisione organica” delle misure attualmente in vigore.

Il rapporto programmatico allegato alla Nota di aggiornamento del DEF afferma, nello specifico, che “Il piano impresa 4.0 verrà rafforzato, nell’ambito di una nuova strategia nazionale per l’innovazione, attraverso una revisione organica delle misure esistenti, per favorire la più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese, delle filiere produttive e stimolare l’attrazione di grandi investimenti strategici”.

Il Ministro dell’Economia Gualtieri, durante l’audizione alle Commissioni Finanze di Camera e Senato dell’8 ottobre, ha però affermato che “saranno confermate le agevolazioni relative all’iper e al super-ammortamento con l’obiettivo di incentivare gli investimenti e rafforzare la crescita economica”.

Tanto premesso, per accedere alle attuali versioni del super e dell’iper-ammortamento occorre fare riferimento alle condizioni previste, rispettivamente, dal DL 34/2019 e dalla L. 145/2018.

Con riferimento al super-ammortamento di cui all’art. 1 del DL 34/2019, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In tal caso, potranno beneficiare della maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro.

Quanto agli iper-ammortamenti, l’art. 1 comma 60 della L. 145/2018 stabilisce che le disposizioni relative all’iper-ammortamento di cui all’art. 1 comma 9 della L. 232/2016 (che prevedeva una maggiorazione “unica” del 150%) si applicano, nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, “effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Relativamente a tali investimenti, il citato comma 61 ha rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti “scaglioni”: 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.

Per quanto sopra, con riferimento a entrambe le agevolazioni, il termine del 31 dicembre 2019 rileva quindi per effettuare gli investimenti agevolabili oppure affinché l’ordine sia accettato dal venditore e avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in modo tale da poter sfruttare il c.d. “termine lungo” per l’effettuazione degli investimenti (30 giugno 2020 per il super-ammortamento; 31 dicembre 2020 per l’iper-ammortamento).

Rilevano le regole generali della competenza

Per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato – occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR, non rilevando in tal caso il principio di derivazione rafforzata (circ. n. 4/2017, § 5.3).

Pertanto, rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo). Per i contratti di appalto rileva l’ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, la data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata e accettata dal committente.

Con riferimento al termine “lungo”, in caso di acquisto dei beni in proprietà il contribuente deve conservare idonea documentazione giustificativa (es. copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.). Per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2019 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore (circ. n. 4/2017, § 5.3).