GENNAIO 2020 – L’art. 1, comma 677, della legge (di Bilancio 2020) 27 dicembre 2019, n. 160 – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45/L alla G.U. 30/12/19 n. 304 – ha sostituito, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, l’art. 51, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 917/1986, modificando i valori di esenzione contributiva e fiscale dei buoni pasto . 

Di conseguenza, dall’inizio dell’anno in corso non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i buoni pasto: 

  1. a) cartacei, fino al nuovo importo massimo giornaliero di € 4,00 (fino al 31 dicembre 2019 il limite di esenzione era pari a € 5,29 giornalieri); 
  2. b) elettronici, fino al nuovo importo massimo giornaliero di € 8,00 (fino al 31 dicembre 2019 il limite di esenzione era pari a € 7,00 giornalieri). 

Giova rammentare che: 

– l’importo dei buoni eccedente i predetti limiti concorre a formare base imponibile ai fini contributi e fiscali; 

– per il dicastero delle Finanze (circolare 326/E/1997), ai fini dell’esenzione fiscale e contributiva, i buoni pasto devono essere concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di esse.