GENNAIO 2020 – L’art. 1, comma 342, della legge (di Bilancio 2020) n. 160/2019 ha modificato la disposizione di cui all’art. 1, comma 354, della legge n. 232/2016, concernente il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.
Di conseguenza:
– la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per il 2020, a sette giorni (rispetto ai cinque previsti per il 2019), da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale;
– anche per l’anno in corso il padre potrà astenersi per un’ulteriore giornata, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo – giova rammentarlo – il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100 % della retribuzione e anticipata dal datore di lavoro (che potrà conguagliarla applicando le modalità illustrate dall’Istituto di previdenza con il messaggio n. 6499/2013).