FEBBRAIO 2020 – Con circolare n. 2/E del 14 febbraio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in applicazione del comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, istruzioni sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio del c.d. “Bonus Facciate”.
Come noto tale Bonus consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 sugli interventi in facciata senza un limite massimo di spesa, ferma restando la facoltà della P.A. di verificare la congruità tra l’ammontare delle spese sostenute oggetto di detrazione ed il valore dei relativi interventi eseguiti.
Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“. Si tratta quindi degli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Gli interventi ammissibili devono riguardare il rinnovo e il consolidamento della facciata esterna dell’edificio, incluse:
- la mera tinteggiatura o pulitura della superficieo per i balconi o per eventuali fregi esterni;
- i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistichecoinvolte purchè parte della facciata dell’edificio;
- le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie sopralluoghi, progettazionedei lavori, installazioni di ponteggi;
Ove gli interventi siano influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici, tali interventi debbono soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 (Allegato B, Tabella 2), come modificato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2010, dello stesso Ministero.