GIUGNO 2020 – L’INPS ha emanato il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito.
La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.
Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Fonte: INPS