AGOSTO 2020 –  Si segnalano il DPCM del 7 agosto 2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 in materia di misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 con particolare attenzione alle limitazioni in materia di spostamenti da e per l’estero.

Il Ministero della Salute, con l’Ordinanza sopra citata, dispone, con decorrenza dal 13 agosto scorso, quanto segue:

  • obbligo di test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tamponealle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna;
  • divieto di ingresso e transito su territorio nazionaleper gli arrivi dalla Colombia.

Il DPCM  del 7 agosto scorso ha prorogato le misure restrittive già in vigore, individuando sei elenchi di Paesi (Allegato 20), per i quali sono previsti differenti limitazioni.

In particolare, il decreto dispone quanto segue:

  • nessuna limitazione per San Marino e Città del Vaticano;
  • rimangono consentiti, senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi UE, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco;
  • rimane l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Romaniao in Bulgaria;
  • sono consentiti gli spostamenti (anche per turismo) da/per Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguaysenza necessità di motivazione ma con obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro in Italia;
  • gli spostamenti da/per il resto del mondosono consentiti ma solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro su territorio nazionale da questi Paesi, permane l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria;
  • rimane in vigore il divieto di ingresso e transito in Italia per i cittadini provenienti da 16 Stati: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Serbia e Montenegro.

Ecco i testi dell’Ordinanza (Clicca QUI), del DPCM (Clicca QUI) e dell’ “Allegato 20” (Clicca QUI) sopra citati.