LUGLIO 2020 – Con il D.M. 26 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 182 del 21 luglio 2020, il Mise ha definito gli aspetti applicativi del novellato credito in ricerca e sviluppo (di seguito R&S).
In particolare, sono definite:
- le attività rientranti in R&S, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica;
- gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del credito dal 6 al 10%;
- la determinazione e documentazione delle spese ammissibili.
Si riporta di seguito l’elencazione delle indicazioni contenute nei singoli articoli del richiamato provvedimento.
Articolo 2 | Sono definite le attività di ricerca distinguendo la ricerca fondamentale, industriale e sperimentale |
Articolo 3 |
Si definiscono le spese destinate alla innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta varia dal 6% o al 10%. Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Ne sono esempio i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo, ovvero metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature |
Non sono innovazioni tecnologiche:
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Articolo 4 | Definisce le regole per la fruizione del credito d’imposta sulle attività di design e ideazione estetica |
Per le imprese di abbigliamento o dei settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, l’agevolazione si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti | |
Articolo 5 | Vengono fornite le indicazioni operative per l’applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito. La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore |
Articolo 6 | Vengono definite le regole per il calcolo del credito d’imposta e i documenti da produrre. In particolare, diversamente dal passato, l’agevolazione sarà fruibile solo in compensazione e in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Sarà inoltre necessario inviare una comunicazione al Mise, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale. |
Al bonus hanno diritto anche le spese sostenute dal 2020 in relazione a progetti avviati in anni precedenti.