AGOSTO 2020 – “In un decreto che dovrebbe semplificare le procedure è un paradosso trovare nuovi vincoli e passaggi amministrativi che non solo ingessano il settore edile ma che risultano persino in contrasto con le direttive Ue sul tema della sostenibilità degli edifici obsoleti”. Commenta così Alessandro Sbordoni vicepresidente vicario di Confimi Industria Edilizia le novità introdotte nel DL Semplificazione alla voce “Semplificazione e altre misure in materia di edilizia per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici”.

“L’aver equiparato i perimetri delle zone omogenee A a quelli dei centri storici – sottolinea Sbordoni – non solo limita i professionisti nello svolgimento del loro lavoro ma danneggia i cittadini a non poter usufruire degli effetti di innovazione e sostenibilità legati alla rigenerazione urbana”. E continua il vicepresidente vicario di Confimi Edilizia “Chiediamo a gran voce di intervenire perché diversamente gli edifici deteriorati rimarranno tali perché nessuno avrebbe interesse ad intervenire, con gravi ripercussioni sul piano economico e occupazionale”.

Scendendo nel particolare e volendo citare il testo oggetto dell’allarme lanciato dalla categoria edile della Confederazione, l’attuale stesura dell’art. 3 del D.P.R. 380 alla lettera d), recita: “[…] Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti  a  tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42, nonché a quelli ubicati in zona omogenea A, gli  interventi di demolizione e  ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente  e non siano previsti incrementi di volumetria.”

“È evidente – rimarca Sbordoni – che questa nuova enunciazione, che vede stringere i vincoli per gli immobili situati nelle aree con vincolo paesistico e di quelli in zona omogenea “A” finirebbe con il paralizzare qualsiasi attività legata alla rigenerazione urbana” e continua “in caso di demolizione e ricostruzione infatti si sarebbe costretti a rispettare quelle caratteristiche dell’edificio preesistente come sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetrica e tipologiche, senza quindi consentire alcun tipo di variazione”.

“Ulteriore complicazione” spiega Confimi Edilizia “sta nell’aver equiparato i centri storici e le zone connotate di propria identità caratterizzate da una prevalente funzione abitativa (zona A), con i nuclei storici, che possono essere sparsi su tutto il territorio nazionale, città, campagne, aree marittime o montuose”. “La tutela di questi edifici è già disciplinata dalla Soprintendenza e dai piani regolatori, non occorre fissare ulteriori paletti, piuttosto si intervenga con le dovute modifiche o si danneggerà il settore penalizzando anche la qualità della vita dei cittadini”