LUGLIO 2020 – Con il messaggio n. 2998 pubblicato il 30 luglio, l’INPS è ritornato a pronunciarsi in ordine alla validità dei DURC a seguito delle novità che sono emerse sia in sede di conversione del DL 34/2020 (DL “Rilancio”) sia con il DL 76/2020 (decreto “Semplificazioni”).
In primis, l’Istituto ricorda che in sede di conversione in legge del DL “Rilancio” è stato abrogato l’art. 81 comma 1, il quale escludeva il DURC dagli atti per i quali è stato disposto (in sede di conversione del DL 18/2020, decreto “Cura Italia”) l’ampliamento del periodo di scadenza e di validità.
Pertanto, anche per i DURC trova applicazione quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020, il quale stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L’INPS, nel messaggio in commento, prende in considerazione il 31 luglio come data di cessazione dello stato di emergenza, anche se, dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, già in vigore, che ne dispone la proroga al 15 ottobre 2020.
Premesso ciò, stando a quanto riportato nel messaggio, la validità dei Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dal 31 luglio 2020).
Di conseguenza, i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.
In merito alla seconda novità, l’INPS sottolinea che l’art. 8 comma 10 del DL 76/2020 determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal DL 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.
Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.
Sotto il profilo procedurale, l’INPS comunica l’implementazione della procedura Durc On Line, al fine di consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata ai sensi dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020.
Inoltre, in virtù della deroga introdotta dall’art. 8 comma 10 del DL 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015.
In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc On Line con validità prorogata. Viceversa, in caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà a essere consultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.
Infine, l’Istituto specifica che per la verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. 77/2020), nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 30 gennaio 2015 e al DM 23 febbraio 2016, vale a dire: con l’emissione di un Durc On Line, qualora l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità; con l’emissione di un Durc On Line, nel caso in cui l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata; con l’emissione del documento Verifica di Regolarità Contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.