SETTEMBRE 2020 – L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web l’aggiornamento del modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” e delle relative istruzioni a seguito della modifica prevista dall’articolo 186, D.L. 34/2020 consistente nella concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 nella misura del 50% dei costi sostenuti (è venuto meno per quest’anno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello effettuato nell’anno precedente).

La scadenza del 30 settembre 2020 della comunicazione per l’accesso al credito di imposta

L’articolo 57-bis, D.L. 50/2017 ha introdotto una agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta per le spese pubblicitarie finalizzate alla diffusione sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive radiofoniche locali. Il beneficio per il 2020 è stato, inoltre, esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie. Per l’anno 2020, non rappresenta requisito obbligatorio la circostanza che il valore degli investimenti pubblicitari sia incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Le comunicazioni per l’accesso al credito di imposta già trasmesse entro il termine “ordinario” del 31 marzo 2020, prima della modifica introdotta dall’articolo 186, D.L. 34/2020, restano valide: il credito di imposta spettante, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato automaticamente con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020. È in ogni caso possibile presentare una nuova comunicazione di accesso al credito sostitutiva di quella già inviata, entro il 30 settembre 2020.

Il credito di imposta sarà conteggiato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il cui importo deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate (che farà pervenire i dati al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del CdM). Successivamente, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 gennaio 2021, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di accesso al credito dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020.

Il credito di imposta sarà utilizzabile unicamente in compensazione orizzontale presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). In sede di compilazione del modello F24 è necessario indicare il codice tributo 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.

 

La sezione dell’Agenzia delle entrate destinata al credito di imposta per investimenti pubblicitari è disponibile al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni.