Registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (cd. decreto Rilancio).
Il Fondo è una misura che consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per mutate esigenze organizzative e produttive, di utilizzare una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione delle competenze.
Complessivamente disponibili 730 milioni di euro per il biennio 2020-2021, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione (cofinanziato con il Fondo sociale europeo) e 500 milioni di euro costituiti da risorse nazionali (200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021).
L’attivazione delle risorse previste dal Fondo è subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi tra le Parti che vadano a individuare i fabbisogni formativi dell’impresa in termini di nuove o maggiori competenze in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o di servizio, o al fine di incrementare l’occupabilità del lavoratore. Tali accordi devono prevedere:
- la realizzazione di progetti formativi;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi (il decreto prevede 250 come limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo di competenze per lavoratore);
- la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa.
Inoltre, in linea con gli standard italiani e comunitari sull’innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto formativo deve mettere in chiaro:
- modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze del lavoratore;
- modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze;
- modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi.
Una volta stipulato l’accordo, i datori inoltrano istanza di contributo ad Anpal con le modalità e nei tempi che saranno stabiliti dall’Agenzia mediante avviso sul sito istituzionale entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
Anche i Fondi Paritetici Interprofessionali potranno partecipare, attraverso avvisi e il finanziamento su conto formazione, presentando istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.
La valutazione delle istanze avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione.
Una volta verificata la conformità dell’istanza, l’ANPAL determinerà l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. L’erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
A erogare i percorsi formativi potranno essere diversi soggetti:
- enti accreditati a livello nazionale e regionale;
- altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione, comprese: università statali e non; istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- centri per l’istruzione degli adulti, CPIA; Istituti Tecnici Superiori, ITS; centri di ricerca.
- l’azienda stessa, a patto che risponda ai requisiti richiesti e che sia previsto nell’accordo collettivo.
Le attività di sviluppo delle competenze si dovranno concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di Anpal (elevato a 120 giorni nei casi di domanda cumulativa effettuata dal Fondo Interprofessionale).
A conclusione dell’intervento formativo, l’Anpal avrà il compito di controllare la corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e, in caso di scostamenti tra le due grandezze, procederà, in collaborazione con l’INPS, al recupero delle somme indebitamente erogate.