SETTEMBRE 2020 –

– L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 749 del 25 settembre 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, commi 4, D.L.vo n. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.

In particolare, l’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare.

 

La nota n. 749 del 25 settembre 2020

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro