Segnaliamo che ICE Londra ha reso disponibile una scheda di approfondimenti sull’origine preferenziale delle merci verso il Regno Unito.
Con la Brexit, il Regno Unito ha reintrodotto un proprio regime tariffario anche nello scambio di merci con l’Unione Europea; tuttavia, in virtù dell’accordo siglato a fine dicembre 2020, è previsto l’annullamento dei dazi sulle merci che possono qualificarsi come di “origine preferenziale”.
Per gli esportatori comunitari esiste quindi la possibilità di vendere le proprie merci nel Regno Unito senza pagare i dazi doganali, a condizione che tali prodotti si qualifichino effettivamente come di origine preferenziale UE.
In linea generale, oltre ai beni interamente ottenuti nell’UE, possono essere considerati originari anche prodotti fabbricati in UE, esclusivamente a partire da materiali originari, o prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere.
Per questi casi è fondamentale che siano soddisfatte le specifiche regole previste dall’Accordo, tenendo sempre in considerazione anche le cosiddette lavorazioni insufficienti (es. etichettatura, miscela).
Risulta importante operare innanzitutto una corretta classificazione doganale delle merci, dal momento che sono previste regole di origine preferenziale specifiche e diverse per tipologia di prodotto. In secondo luogo, è opportuno che le imprese esportatrici effettuino una precisa analisi interna al fine di verificare le lavorazioni e il tracciamento dei vari componenti.
All’atto dell’esportazione dovrà essere presentata una prova dell’origine che in base all’Accordo può avvenire, alternativamente, tramite:
- attestazione di origine rilasciata dall’esportatore;
- conoscenza del carattere originario da parte dell’importatore.
Ricordiamo che solamente i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale previste dall’accordo TCA tra UE ed UK hanno diritto all’esenzione del dazio; in caso contrario dovrà essere versata l’aliquota corrispondente all’atto dell’importazione del Regno Unito.
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