Alle aziende che si occupano direttamente di inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle liquidazioni Iva (LIPE), si ricorda che l’adempimento relativo all’ultimo trimestre dell’anno presenta alcune particolarità, che di seguito sono riassunte.
Lipe 4° trimestre “incorporata” nella dichiarazione
È prevista la possibilità di non presentare la comunicazione trimestrale riguardante gli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre, laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
In pratica, quindi, la LIPE relativa al 4° trimestre 2020 potrà non essere presentata autonomamente laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2021, relativa al periodo d’imposta 2020, tassativamente entro la data del 28 febbraio 2021 (in luogo dell’ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2021).
A tal fine, nel modello di dichiarazione Iva annuale è presente un quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al mese di febbraio.
Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di compilazione del quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE.
Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 “interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali” in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va compilato con riferimento ai dati dell’ultimo trimestre dell’anno.
L’Acconto
Va inoltre segnalato il fatto che la comunicazione del quarto trimestre presenta alcune particolarità che devono essere considerate.
Prima di tutto va evidenziato che rispetto ai mesi/trimestri precedenti va compilata la casella dedicata all’acconto Iva: si tratta della casella VP13 “Acconto dovuto”. Tale dato va inserito anche l’acconto non è stato effettivamente versato, da parte dei soggetti tenuti a tale versamento.
Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
- “1” storico;
- “2” previsionale;
- “3” analitico – effettivo;
- “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc.
Contribuenti trimestrali
I soggetti che adottano la periodicità trimestrale per la liquidazione dell’Iva devono osservare alcune accortezze nella compilazione della LIPE relativa al quarto trimestre.
Per tali soggetti le istruzioni precisano che nella compilazione della comunicazione non si deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (come ad esempio il calcolo definitivo del pro rata o la rettifica della detrazione, ovvero ancora nel caso di applicazione di particolari regimi speciali).
Poiché i contribuenti trimestrali liquidano il quarto trimestre in dichiarazione, la corrispondente comunicazione nei fatti risulta essere parziale: le istruzioni, infatti, precisano che essi non devono procedere alla compilazione dei righi relativi alla liquidazione ed in particolare i righi VP11, VP12 e VP14.
È bene ricordare che, al contrario, i contribuenti che liquidano l’imposta a cadenza mensile, per i quali l’ultima LIPE raggruppa gli ultimi tre mesi dell’anno, dovranno comunque dare evidenza del debito d’imposta del rigo VP14 colonna 1.
I contribuenti trimestrali devono inoltre prestare attenzione alla compilazione del rigo VP1, riguardante il periodo di competenza della liquidazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’articolo 7, D.P.R. 542/1999 (trimestrali per opzione), devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare.