Il giorno martedì 6 aprile 2021, Governo e Parti Sociali si sono riuniti per aggiornare il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro“, documento che aggiorna quindi le indicazioni contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020 così come modificato con quello del 24 aprile 2020.

Di seguito si riportano le modifiche e gli aggiornamenti inseriti:

PUNTO 2 “Ingresso in azienda”:

Viene specificato che la riammissione al lavoro dopo la positività al virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata l’applicazione dei protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attività) del DPCM del 2 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021- Suppl. ord. n. 17).

PUNTO 3 “Pulizia e sanificazione in azienda”:

Si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

PUNTO 6 “Dispositivi di protezione individuale”

Viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” ed è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, sia al chiuso che all’aperto.

L’utilizzo non è necessario nel caso di attività svolte in isolamento.

PUNTO 8 “Organizzazione aziendale”:

Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche considerando la situazione pandemica nei paesi di destinazione.

PUNTO 10 “Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione”:

Di particolare rilievo trovano i CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA (AZIENDALI/INTERAZIENDALI), in tale punto si specifica infatti, come già era stato stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di […] salute e sicurezza […] in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.

E’ pertanto consentito lo svolgimento in presenza di:

  • formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa;
  • formazione interaziendale svolta in locali diversi da quelli delle aziende dei lavoratori interessati;
  • corsi di formazione in materia di protezione civile;
  • corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio.

SCADENZA DEGLI AGGIORNAMENTI E SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE

Sempre nello stesso punto, è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Alla luce delle novità apportate, si consiglia vivamente di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi dettati dalle varie normative emanate da un anno a questa parte e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.

PUNTO 12 “Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS”:

Tale punto riporta un aspetto fondamentale e cioè che per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELL’ASSENZA PER MALATTIA.