In data 7 giugno u.s., CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica applicabile alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti, scaduto il 31 maggio 2019.

 

L’accordo, fatto salvo quanto eventualmente previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2021 e scade il 30 giugno 2023.

 

Ecco le principali novità.

 

Minimi Tabellari – Incrementi retributivi mensili

Le parti hanno concordato i seguenti incrementi retributivi con decorrenza dal 1° giugno degli anni 2021, 2022 e 2023:

 

categorie Minimo al 1° giugno 2020 1° giugno 2021 1° giugno 2022 1° giugno 2023 Totale incrementi
incrementi nuovi minimi incrementi nuovi minimi incrementi nuovi minimi
9^ 2.555,05 36,18 2.591,23 36,18 2.627,41 38,97 2.666,38 111,33
8^ 2.298,21 32,55 2.330,76 32,55 2.363,31 35,05 2.398,36 100,15
7^ 2.113,00 29,92 2.142,92 29,92 2.172,84 32,23 2.205,07 92,07
6^ 1.969,07 27,89 1.996,96 27,89 2.024,85 30,03 2.054,88 85,81
5^ 1.835,89 26,00 1.861,89 26,00 1.887,89 28,00 1.915,89 80,00
4^ 1.714,05 24,27 1.738,32 24,27 1.762,59 26,14 1.788,73 74,68
3^ 1.642,32 23,26 1.665,58 23,26 1.688,84 25,05 1.713,89 71,57
2^ 1.481,00 20,97 1.501,97 20,97 1.522,94 22,59 1.545,53 64,53
1^ 1.341,00 18,99 1.359,99 Categoria eliminata

 

Ai lavoratori inquadrati nella 1ª categoria spetta un sovraminimo collettivo di categoria, pari a 5,16 euro lordi mensili.

Ai lavoratori inquadrati nell’8ª e nella 9ª categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.

Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi – e questa è un’importante novità – con una clausola espressa di non assorbibilità.

 

Periodo di prova

Viene previsto che, per aver diritto al periodo di prova in misura ridotta, i lavoratori dovranno presentare gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti, certificati dalle aziende presso cui si è prestato servizio.

 

Contratto Socrate

La durata massima del Contratto Socrate viene portata a dodici mesi.

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC) sono quelli previsti nella tabella seguente:

 

categorie 1° giugno 2021 1° giugno 2022 1° giugno 2023
nuovi minimi nuovi minimi incrementi
9^ 2.203,00 2.233,00 2.266,00
8^ 1.981,00 2.009,00 2.039,00
7^ 1.821,00 1.847,00 1.874,00
6^ 1.697,00 1.721,00 1.747,00
5^ 1.583,00 1.605,00 1.629,00
4^ 1.478,00 1.498,00 1.520,00
3^ 1.416,00 1.436,00 1.457,00
2^ 1.352,00 1.371,00 1.391,00
1^ 1.352,00 Categoria eliminata

 

Trattamento in caso di trasferta

La misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:

 

Misura dell’indennità in Euro Dal 1° giugno 2021
Trasferta intera 45,16
Quota per il pasto meridiano o serale 12,37
Quota per il pernottamento 20,43

 

Trasferimenti

Viene previsto l’esame congiunto in sede sindacale, su richiesta del lavoratore, in caso di trasferimento di lavoratori over 52 e lavoratrici over 48.

La disciplina dei trasferimenti non si applica laddove il trasferimento avvenga nell’ambito di un raggio di 25 Km dalla sede o dallo stabilimento per il quale il lavoratore è stato assunto.

 

Classificazione dei lavoratori

Dal 1^ gennaio 2022, la 1^ categoria viene soppressa e i lavoratori ivi inquadrati passeranno alla 2^ categoria.

 

Welfare aziendale

A decorrere dal 1° settembre 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 150 euro, elevato a € 200 euro, a partire dal 1° gennaio 2022, con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno e da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

 

Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2022, a fronte di una contribuzione del lavoratore almeno pari ad 1,2%, l’azienda contribuirà con un’aliquota parti al 2%.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, in favore dei lavoratori under 35 che aderiscano alla previdenza complementare, il datore verserà un contributo una tantum di 120 euro.

 

Congedi per la malattia del figlio

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Per tali assenze, laddove debitamente certificate, verrà corrisposta la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di malattia del figlio e per non più di un evento nell’anno.

 

Provvedimenti disciplinari

I termini per le giustificazioni e per le eventuali sanzioni vengono estesi a 8 giorni lavorativi.

 

Distribuzione del CCNL

Il datore di lavoro dovrà distribuire copia del CCNL a ciascun lavoratore entro e non oltre i 15 giorni successivi al giorno di assunzione.