In data 7 giugno u.s., CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Confimi Impresa Meccanica applicabile alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti, scaduto il 31 maggio 2019.
L’accordo, fatto salvo quanto eventualmente previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2021 e scade il 30 giugno 2023.
Ecco le principali novità.
Minimi Tabellari – Incrementi retributivi mensili
Le parti hanno concordato i seguenti incrementi retributivi con decorrenza dal 1° giugno degli anni 2021, 2022 e 2023:
categorie | Minimo al 1° giugno 2020 | 1° giugno 2021 | 1° giugno 2022 | 1° giugno 2023 | Totale incrementi | |||
incrementi | nuovi minimi | incrementi | nuovi minimi | incrementi | nuovi minimi | |||
9^ | 2.555,05 | 36,18 | 2.591,23 | 36,18 | 2.627,41 | 38,97 | 2.666,38 | 111,33 |
8^ | 2.298,21 | 32,55 | 2.330,76 | 32,55 | 2.363,31 | 35,05 | 2.398,36 | 100,15 |
7^ | 2.113,00 | 29,92 | 2.142,92 | 29,92 | 2.172,84 | 32,23 | 2.205,07 | 92,07 |
6^ | 1.969,07 | 27,89 | 1.996,96 | 27,89 | 2.024,85 | 30,03 | 2.054,88 | 85,81 |
5^ | 1.835,89 | 26,00 | 1.861,89 | 26,00 | 1.887,89 | 28,00 | 1.915,89 | 80,00 |
4^ | 1.714,05 | 24,27 | 1.738,32 | 24,27 | 1.762,59 | 26,14 | 1.788,73 | 74,68 |
3^ | 1.642,32 | 23,26 | 1.665,58 | 23,26 | 1.688,84 | 25,05 | 1.713,89 | 71,57 |
2^ | 1.481,00 | 20,97 | 1.501,97 | 20,97 | 1.522,94 | 22,59 | 1.545,53 | 64,53 |
1^ | 1.341,00 | 18,99 | 1.359,99 | Categoria eliminata |
Ai lavoratori inquadrati nella 1ª categoria spetta un sovraminimo collettivo di categoria, pari a 5,16 euro lordi mensili.
Ai lavoratori inquadrati nell’8ª e nella 9ª categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.
Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi – e questa è un’importante novità – con una clausola espressa di non assorbibilità.
Periodo di prova
Viene previsto che, per aver diritto al periodo di prova in misura ridotta, i lavoratori dovranno presentare gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti, certificati dalle aziende presso cui si è prestato servizio.
Contratto Socrate
La durata massima del Contratto Socrate viene portata a dodici mesi.
I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC) sono quelli previsti nella tabella seguente:
categorie | 1° giugno 2021 | 1° giugno 2022 | 1° giugno 2023 |
nuovi minimi | nuovi minimi | incrementi | |
9^ | 2.203,00 | 2.233,00 | 2.266,00 |
8^ | 1.981,00 | 2.009,00 | 2.039,00 |
7^ | 1.821,00 | 1.847,00 | 1.874,00 |
6^ | 1.697,00 | 1.721,00 | 1.747,00 |
5^ | 1.583,00 | 1.605,00 | 1.629,00 |
4^ | 1.478,00 | 1.498,00 | 1.520,00 |
3^ | 1.416,00 | 1.436,00 | 1.457,00 |
2^ | 1.352,00 | 1.371,00 | 1.391,00 |
1^ | 1.352,00 | Categoria eliminata |
Trattamento in caso di trasferta
La misura dell’indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:
Misura dell’indennità in Euro | Dal 1° giugno 2021 |
Trasferta intera | 45,16 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 12,37 |
Quota per il pernottamento | 20,43 |
Trasferimenti
Viene previsto l’esame congiunto in sede sindacale, su richiesta del lavoratore, in caso di trasferimento di lavoratori over 52 e lavoratrici over 48.
La disciplina dei trasferimenti non si applica laddove il trasferimento avvenga nell’ambito di un raggio di 25 Km dalla sede o dallo stabilimento per il quale il lavoratore è stato assunto.
Classificazione dei lavoratori
Dal 1^ gennaio 2022, la 1^ categoria viene soppressa e i lavoratori ivi inquadrati passeranno alla 2^ categoria.
Welfare aziendale
A decorrere dal 1° settembre 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 150 euro, elevato a € 200 euro, a partire dal 1° gennaio 2022, con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno e da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2022, a fronte di una contribuzione del lavoratore almeno pari ad 1,2%, l’azienda contribuirà con un’aliquota parti al 2%.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, in favore dei lavoratori under 35 che aderiscano alla previdenza complementare, il datore verserà un contributo una tantum di 120 euro.
Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Per tali assenze, laddove debitamente certificate, verrà corrisposta la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di malattia del figlio e per non più di un evento nell’anno.
Provvedimenti disciplinari
I termini per le giustificazioni e per le eventuali sanzioni vengono estesi a 8 giorni lavorativi.
Distribuzione del CCNL
Il datore di lavoro dovrà distribuire copia del CCNL a ciascun lavoratore entro e non oltre i 15 giorni successivi al giorno di assunzione.