Si comunica che la Commissione Europea ha approvato l’estensione del termine della moratoria dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Per effetto della proroga:

  • gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;
  • i contratti relativi a prestiti non rateali sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni;
  • per i mutui, leasing e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie è sospeso fino al 31 dicembre 2021 il pagamento delle rate, limitatamente alla sola quota capitale

Novità della moratoria del decreto Sostegni bis:

La proroga prevista dall’art. 16 del decreto Sostegni bis presenta alcuni novità rispetto alle precedenti – che meritano di essere puntualizzate:

Innanzitutto, possono beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già beneficiari delle misure di sostegno di cui all’art. 56, comma 2 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).

1) La sospensione, poi, riguarda, come accennato precedentemente, solo la quota capitale, ove prevista: dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi.

2) La moratoria infine non è più automatica, ma è soggetta ad una specifica richiesta: la comunicazione alla banca/ente finanziatore doveva essere inviata entro il 15 giugno 2021.

La proroga della moratoria si intreccia con la fine delle regole semplificate dell’Autorità bancaria europea (EBA-European Banking Authority).

Tali regole semplificate, pubblicate il 2 aprile 2020 alla luce della crisi Covid-19 e rimaste in vigore fino al 31 marzo 2021, prevedevano che le moratorie ex lege potessero godere del beneficio della sospensione temporanea della riclassificazione automatica dei crediti da “forebearance” a esposizioni “forborne”.

Con la fine della flessibilità Eba, in base alle nuove Linee Guida dell’EBA aggiornate il 2 dicembre scorso, le banche sono ora chiamate a valutare se classificare le esposizioni sospese come “oggetto di concessione”, o più precisamente, “forborne”.

Tale classificazione impone alla banca di tenere monitorata la condizione dell’impresa per un minimo di 24 mesi su base trimestrale (periodo di prova).

Durante tale periodo, le banche devono aumentare i relativi accantonamenti patrimoniali per una maggiore rischiosità dell’operazione, con conseguente possibile aumento della difficoltà dell’impresa di ottenere credito nel biennio e del relativo costo.

Al termine dei 2 anni, si esce dalla classificazione in “forborne” se “sono stati fatti pagamenti regolari” e “nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova”.

Chiarimento Banca d’Italia

In questa situazione la Banca d’Italia con la Comunicazione del 11 giugno 2021 ha fornito importanti precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.

In particolare, ha chiarito che, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, tale misura si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentano la richiesta di proroga ed ha precisato che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso; inoltre ha puntualizzato che l’eventuale classificazione dell’esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi.

Giunge anche l’attesa approvazione della Commissione Europea C(2021) 4930 del 29 giugno 2021.

Prorogate fino al 31 dicembre le misure straordinarie previste dal Dl Liquidità a valere sul Temporary Framework che hanno modificato l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte alle conseguenze economiche della pandemia. Il prolungamento è stato stabilito dal DL Sostegni bis e approvato dalla Commissione Europea con decisione del 29 giugno 2021. I medesimi provvedimenti prevedono alcune modifiche al funzionamento del Fondo previsto dal DL Liquidità sono in vigore per le operazioni presentate al Fondo a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.

Tra le principali novità si segnala che per le operazioni fino a 30mila euro:

  • la copertura della garanzia diretta passa dal 100% al 90%
  • la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100%
  • sono abolite le previsioni riguardanti il tasso di interesse massimo applicabile.

Per quanto riguarda le operazioni superiori ai 30mila euro:

  • la copertura della garanzia diretta passa dal 90% all’80% (operazioni lettera c, comma 1, art.13 del DL Liquidità)
  • la copertura per l’intervento dei confidi rimane invariata al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100% (operazioni lettera d, comma 1, art.13 del DL Liquidità)
  • la durata massima delle operazioni garantite passa da 6 a 8 anni con la possibilità di richiedere il prolungamento fino al nuovo limite temporale per le domande già approvate (a copertura invariata per le operazioni di garanzia diretta).

Per un quadro completo delle modifiche si rimanda: