E’ stato previsto un obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15/06/1972 (ad eccezione dei soggetti esenti).
Per tali soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o che non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
Ricordiamo che la violazione da parte del lavoratore che accede al posto di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale e/o di esibizione del green pass è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso al luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto.
Riassumendo, per lavoratori di età inferiore ai 50 anni per accedere al posto di lavoro è sufficiente il cosiddetto green pass base (ottenuto anche da tampone rapido o molecolare ), mentre per i lavoratori ultracinquantenni, a partire dal 15/02/2022, potranno accedere al lavoro solo con il green pass rafforzato (ottenuto da vaccinazione).