PREMESSA
Gli ambienti di lavoro e i relativi oneri in capo al Datore di Lavoro, trovano i riferimenti di legge all’interno del Testo Unico D.Lgs.81/08 e s.m.i.
In merito agli impianti elettrici lo stesso recita:
Articolo 86 – Verifiche e controlli
- Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
L’articolo citato si riferisce alla verifiche di tipo manutentivo degli impianti elettrici, manutenzione che tra l’altro è stata richiamata all’interno della nuova edizione della Norma CEI 64-8 ottava edizione entrata in vigore dal 1° dicembre 2021, con nuove precisazioni in merito.
Per ciò che riguarda le verifiche di tipo ispettivo, il riferimento è il D.P.R.462/01.
Art. 4 Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
- Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
In sostanza, sulla base del D.Lgs.81/08 e del D.P.R.462/01 il datore di lavoro è tenuto a verifiche sia manutentive, sia ispettive sui propri impianti elettrici.
Oltre a quanto sopra, con l’aggiornamento del D.P.R. 462/01 a seguito della pubblicazione come supplemento ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 febbraio 2020 la legge 28 febbraio 2020, n.8, di conversione del DL 30 dicembre 2019, n.162, viene aggiunto l’articolo 7 bis.
Art. 7 bis Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe
- Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.
Sulla base dell’articolo 7 bis comma 1 e 2 risultano ad ulteriore carico del Datore di lavoro:
- Registrazione ed accesso al nuovo portale INAIL, denominato CIVA
- Comunicazione, tramite portale, del Nominativo dell’Organismo di ispezione
La presente ha dunque lo scopo di illustrare brevemente la procedura da attuare per ottemperare a quanto sopra richiesto.
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Fonte: Dott. Ing. Diego Lettieri