Lo scorso ottobre Confimi Industria aveva chiesto a MEF, AdE, AdD ed Istat di chiarire, in occasione della modulistica da aggiornare per il 2022, alcuni aspetti oggetto di imbarazzo fra gli operatori (competenza Intra acquisti) e di fornire chiarimenti in merito alla compilazione degli elenchi per la nuova disciplina del call off stock.

In allegato la risposta dell’ISTAT del 22 dicembre u.s. a cui hanno fatto seguito le nuove istruzioni pubblicate con provvedimento AdD-AdE d’intesa con l’Istat del 23 dicembre u.s.

Con l’occasione abbiamo altresì prospettato di valutare (per il futuro) il superamento degli Intrastat attraverso la fattura elettronica.

A seguire una breve sintesi delle risposte ricevute e delle novità introdotte.

 

Competenza Intra 2-bis acquisiti intracomunitari

Lo scorso ottobre avevamo evidenziato alle citate Amministrazioni che il criterio adottato nelle precedenti istruzioni del 2018 (competenza Intra in base all’arrivo della merce e non più, come in precedenza, in base alla registrazione della fattura nel mese di arrivo della stessa) mal si conciliava con le procedure operative delle aziende (che normalmente attingono i dati dal registro acquisti e non dalla contabilità di magazzino) e che tale criterio sarebbe peraltro discutibile in punto di diritto comunitario.

Nell’allegata risposta 328752/21 l’ISTAT ci ha anticipato che con le nuove istruzioni (come in effetti potrà essere riscontrato nel provvedimento del 23 dicembre) “il concetto del periodo di riferimento viene esteso per consentire la riepilogazione nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta” vale a dire quando l’acquisto rileva secondo la contabilità Iva.

Regime call off stock e flussi Intrastat

La risposta dell’Istat conferma che per le transazioni oggetto della nuova disciplina in vigore dallo scorso 1/12/2021 va gestito un doppio flusso: il primo nel mese di spedizione con il nuovo modello Intra 1 sexies (tipo operazione 1); il secondo nel mese di prelievo e fatturazione attraverso il modello Intra 1-bis, utilizzando la natura 3.2 (oppure solo 3 quando non si sono superati 20 milioni di spedizioni). Per quanto non risposto dall’Istat (in quanto temi di competenza dell’AdE) si evidenzia che la gran parte dei quesiti formulati (richiamati nella risposta stessa dell’ISTAT) hanno trovato risposta in seno alle istruzioni del modello Intra 1-sexies e nella relativa Tabella E (tipo operazione 2 per il rientro senza perfezionamento della vendita entro 12 mesi; tipo operazione 3 per l’eventuale sostituzione del consignéé entro 12 mesi).

Per i call off stock in arrivo va invece compilato solo il modello Intra 2-bis nel mese di perfezionamento dell’acquisto per chi (mensile) è obbligato alla compilazione di detta sezione.

 

Soglia esonero Intra 2-bis acquisto beni

È stata elevata da € 200.000 a €350.000 la soglia di esonero trimestrale. Circa 4.000 soggetti non saranno più obbligati alla presentazione del modello.

I trimestrali non presentano più (nemmeno in via facoltativa) detti elenchi (la presentazione dal 2022 potrà essere solo mensile).

Semplificazioni Intra 2-quater acquisto servizi

Eliminato l’obbligo di compilare codice Iva del fornitore, ammontare dell’operazione in valuta e Paese di pagamento (modalità di erogazione e modalità d’incasso non sono obbligatorie già dal 2015).

I trimestrali non presentano più (nemmeno in via facoltativa) detti elenchi (la presentazione dal 2022 potrà essere solo mensile).

Nomenclatura combinata piccole spedizioni

Introdotta facoltà di utilizzare il codice unico 99500000 in luogo della specifica nomenclatura combinata doganale (Taric) vigente.

Ai fini della soglia rilevano le spedizioni dello stesso mese riepilogate nella medesima fattura.

La semplificazione è ammessa (per tutti) in applicazione delle disposizioni del Regolamento 2020/1197/UE, allegato V Capitolo IV, sezione 31 paragrafo 3 e della nuova determina AdD e AdE d’intesa con l’Istat (art.3); dal 2022 sono da ritenersi quindi superate le precedenti previsioni di cui all’art. 6 comma 5 lettera a) del D.M. 22/2/2010 (e dell’articolo 13 § dell’abrogato Regolamento 2004/1982/CE) che ammettevano detta semplificazione per spedizioni di valore inferiore a € 200 e previa autorizzazione da chiedere all’ISTAT.

Natura transazione – disaggregazione A e B

La nuova tabella C contiene nuove codifiche.

Chi ha superato 20 milioni di spedizioni per gli Intra 1 o arrivi per gli intra 2 deve compilare sia la codifica A che B; chi non ha superato detta soglia può compilare solo la codifica A.

Paese di origine e nuova colonna 15 intra 1-bis

Rappresenta, probabilmente, l’unica novità in controtendenza che creerà qualche complicazione.

Al riguardo dobbiamo però evidenziare che si tratta di un dato chiesto dal nuovo regolamento statistico comunitario n. 2020/1197(UE) in vigore dal 1/1/2022.

Superamento degli Intra grazie alla fattura elettronica (proposta Confimi Industria)

L’Istat condivide la proposta di Confimi Industria di individuare le modalità (altri dati gestionali FE) per indicare in fattura i dati statistici (nomenclatura, origine, modalità trasporto, etc) al fine di arrivare prossimamente al superamento degli Intrastat (per le classiche cessioni e acquisti) attraverso la fatturazione elettronica.