Per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS[1] è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.
Istruzioni operative
A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2 e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti. La suddetta attività riveste particolare importanza per consentire all’Istituto, come già precisato nel citato messaggio n. 679/2022, la corretta individuazione dei certificati afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto legge n. 18/2020, prodotti dai lavoratori.
Per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati afferenti alla tutela di cui al comma 2 (lavoratori in condizione di fragilità) dell’articolo 26, le Strutture territoriali INPS provvederanno, sulla base delle suddette valutazioni medico legali, all’istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 fino alla data, già indicata al precedente paragrafo, del 31 marzo 2022.
Per maggiori chiarimenti, si trasmette il messaggio illustrato.
[1] Equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica