A far data dal 22 marzo 2022, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, con misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.

Si riportano di seguito le principali novità in materia di lavoro.

Bonus Carburante per i dipendenti (art. 2)

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Il bonus carburante in questione dovrebbe essere cumulabile la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati per un valore annuo fino 258,23 euro complessi, di cui all’art. 51, co. 3, TUIR.

Per tanto, considerato che il limite di 258, 23 euro è di carattere generale, lo stesso può essere utilizzato anche per l’erogazione di buoni carburante ad un importo di 458, 23 euro di buoni completamente detassati.

Tuttavia, in via precauzionale e in attesa di maggiori delucidazioni da parte della pubblica amministrazione, si suggerisce di tenere le due franchigie separate anche nella registrazione contabile e a cedolino utilizzando le seguenti diciture:

  • per il buono carburante di max 200 euro: “Buono Carburante ex art. 2 D.L. n. 22/2022”
  • per il buono carburante di max 258, 23 euro: “Buono carburante ex art. 51, co. 3, TUIR”

 

Disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 11)

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, i lavoratori di cui all’art. 10 D.lgs. n. 148/2015[1] potranno richiedere:

  • 26 settimane di integrazione salariale,
  • da fruire entro al 31 dicembre 2022;
  • purché abbia esaurito la cassa integrazione ordinaria [2].

I datori di lavoro di cui ai codici Ateco dell’allegato A[3], che fino al 31 maggio 2022, sospenderanno o ridurranno l’attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal D.lgs. n. 148/2015.

Agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (art. 12)

L’esonero contributivo di cui all’art. 1, co. 119, L. n. 234/2021 (si veda circolare Legge di bilancio 2022 – misure in materia di lavoro e previdenza sociale pubblicata in data 7 gennaio 2022)[4] viene esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale, nei sei mesi precedenti, da aziende in crisi oppure lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

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[1] Si tratta di:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[2] 52 settimane in un biennio mobile.

[3] Si tratta di:

  • CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;
  • AA 02.20 Legno grezzo;
  • CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  • CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
  • CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
  • CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica;
  • CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica;
  • CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
  • CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.;
  • CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli;
  • CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
  • CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;
  • CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali);
  • CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais);
  • CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso).

[4] L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio del 100%) dei contributi per 36 mesi (3 anni), entro un limite di 6.000 euro annui.