Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 111 dell’8 aprile è stato pubblicato il Regolamento 2022/576 contenente le nuove misure restrittive nei confronti della Federazione Russa.
Le ultime disposizioni, volte ad ampliare ulteriormente l’ambito di applicazione del Reg. 833/2014, estendono le restrizioni sullo scambio di merci, sulle attività bancarie e creditizie, ed impongono limiti nell’esecuzione di appalti pubblici o partecipazione a programmi dell’Unione Europea.
In riferimento allo scambio di merci si segnalano le seguenti modifiche al Reg. 833/2014.
Sono stati sostituiti i seguenti articoli:
L’art. 3 ter – è stato modificato per estendere il divieto di esportazione non solo ai beni e tecnologie idonei all’uso nella raffinazione del petrolio ma anche nella liquefazione del gas naturale, di cui all’allegato X.
L’art. 3 quater – è stato modificato per estendere il divieto di esportazione non solo a beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale elencati nell’allegato XI, ma anche a carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’allegato XX.
Sono stati aggiunti i seguenti articoli:
L’art. 3 decies – prevede il divieto di acquistare o importare nella UE beni che generano introiti significati elencati nell’allegato XXI originari della Federazione Russa. Tali divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.
L’art. 3 undecies – prevede il divieto di acquistare o importare nella UE carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII se originari della Russia. Tali divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.
L’art. 3 duodecies – prevede il divieto di vendere o esportare in Russia beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali elencati nell’allegato XXIII. Tali divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.
Si segnala infine che è stato introdotto il divieto di accedere ai porti nel territorio della UE a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della Russia e di trasportare merci su strada all’interno del territorio della UE a qualsiasi impresa di trasporto stabilita in Russia.