CCNL CARTA INDUSTRIA
Elemento di garanzia retributiva
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello nei precedenti 3 anni e che nello stesso periodo non abbiano percepito nessun altro trattamento economico collettivo (incluse le liberalità) in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., viene erogato con la retribuzione del mese di aprile dell’anno successivo, un importo annuo pari ad € 250,00, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l.
Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al mese di aprile, verranno erogati tanti dodicesimi di esso quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
CCNL GRAFICI INDUSTRIA
Elemento di garanzia retributiva
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello, che nei precedenti 3 anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., viene corrisposto, con la retribuzione del mese di aprile dell’anno successivo, un elemento di garanzia pari ad € 250, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.
In caso di risoluzione del rapporto, verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.
L’E.g.r. è onnicomprensivo e non computabile ai fini del t.f.r.
CCNL PELLI E CUOIO
Minimi Tabellari
Livello | Elemento retributivo nazionale | Indennità di funzione |
6Q | 2.142,31 | 51,64 |
6 | 2.142,31 | — |
5 | 1.938,83 | — |
4S | 1.816,83 | — |
4 | 1.775,62 | — |
3 | 1.698,70 | — |
2 | 1.612,68 | — |
1 | 1.258,80 | — |
Previdenza complementare
Il contributo a carico del datore di lavoro sarà pari al 2% dell’elemento retributivo nazionale (ERN) (per 13 mensilità).
CCNL LOGISTICA
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale1, ai soli lavoratori in servizio alla stipula dell’accordo 18 maggio 2021 spetta un importo forfettario una tantum di € 230, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere con le seguenti modalità:
- € 100 entro luglio 2021;
- € 50 con la retribuzione di ottobre 2021;
- € 80 con la retribuzione di aprile 2022.
Le imprese cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui al punto 1 dell’accordo 30 maggio 2019 possono corrispondere l’una tantum attraverso gli strumenti propri della cooperazione.
L’una tantum – non utile ai fini degli istituti contrattuali, né del t.f.r. – deve essere proporzionalmente ridotta in caso di part-time (a tal fine si considerano mese intero le frazioni di mese pari o superiori 15 giorni e trascurate quelle inferiori).
CCNL TESSILE PMI
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad € 200,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità:
- € 100 ad aprile 2022;
- € 100 a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 17 febbraio 2022 l’una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze.
L’una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti.
L’importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E’ infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.