Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31). Queste sono le caratteristiche per l’erogazione dell’indennità:

1 – lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità;

2 – non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;

3 – non beneficiari del reddito di cittadinanza;

4 – l’indennità una tantum è di importo pari a 200 euro;

5 – l’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro;

6 – l’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022;

7 – nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS;

8 – l’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;

9 – l’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile;

10 – l’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

11 – il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni indicate ai punti 2 e 3 (pensione e RdC).

Qui di seguito la NORMA DI LEGGE.