RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Con nota prot. 573 del 28 marzo 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato l’attivazione sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della nuova applicazione da utilizzare per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008. Con successiva nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022 è stata inoltre comunicata la data del 30 aprile scorso (2 maggio) quale termine ultimo per adempiere all’obbligo in questione a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 (termine periodo transitorio). (INL, nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022).

BONUS PUBBLICITÀ ELENCO FRUITORI

Sul portale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del CdM è online l’elenco aggiornato di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che hanno effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e regolarmente presentato la comunicazione per l’accesso al bonus fiscale (articolo 57-bis, D.L. 50/2017) per il 2021, con l’importo del credito teoricamente fruibile e con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto. (Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, provvedimento del 7 aprile 2022).

BONUS STRAORDINARI PER LE AZIENDE ENERGIVORE E GASIVORE

Come noto i Decreti Energia n. 17 e 21 del 2022 hanno previsto dei bonus straordinari per le aziende energivore e gasivore ossia quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale nonché per le imprese diverse. Ora con risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate, ha reso disponibili, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola entro il 31 dicembre 2022, i seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Gli stessi vanno inseriti nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta. (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022).