Con la Circolare n. 20 del 16 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per la fornitura di gas naturale introdotti dal Governo quale misura per far fronte all’incremento dei costi energetici.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione fa un distinguo tra aziende “gasivore” e “non gasivore”.
Esclusivamente ai fini del beneficio fiscale, si identifica impresa a forte consumo di gas naturale (gasivora) se soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:
- opera in uno dei settori elencati all’interno dell’allegato 1 al decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541;
- abbia consumato, nel primo trimestre dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici, diversi dagli usi termoelettrici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541 (consumo nel trimestre pari ad almeno 23.646 smc).
Un secondo parametro da verificare, ai fini dell’accesso al beneficio, è che il Mercato InfragiornalIero Gas (MI-GAS) abbia subito un incremento rispetto al trimestre precedente rispetto quello per cui spetta l’agevolazione
Si specifica che per entrambi i trimestri di riferimento l’incremento è verificato, e pertanto tale requisito risulta rispettato.
Se i requisiti vengono rispettati, è prevista, in funzione della classificazione dell’azienda (gasivora o non gasivora) e del trimestre di riferimento, la concessione di crediti d’imposta pari ad una determinata percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale.
Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva in cui si separa la competenza di ottenimento del beneficio (1° trimestre 2022 “Q1 2022” e 2° trimestre 2022 “Q2 2022”) e si distinguono le due categorie di aziende (gasivore e non gasivore).
Per chiarimenti ed informazioni
Rag. Paolo Scolari
0372 458640