Per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente articolo 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto “Decreto PNRR2” pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022) vengono abrogate le specifiche previsioni contenute nel comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015, al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previste per:
- contribuenti “minimi”;
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.
Va evidenziato come non si tratti di un esonero generalizzato fin da subito, ma di un processo che – secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 18 – porterà all’obbligo di fatturazione elettronica progressivamente secondo le seguenti tempistiche:
- a partire dal prossimo 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà “i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro”;
- a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell’anno precedente.
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