Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.09.22 il DM del Ministero dell’Interno 15 settembre 2022 contenente le “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»”.
Detto provvedimento, annunciato con nota n. 12892 del 19 settembre 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, proroga di un anno, al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 del Dm 1.9.2021, il cosiddetto Decreto Controlli, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. L’art. 4 prevede quanto segue:
“Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:
- Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
- Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.
Il nuovo decreto modifica, inoltre, il suddetto Allegato II (allegato A pag.1) (allegato A pag.2) aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.
Infine, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza di un corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione davanti una Commissione dei VV.F.
Attualmente non sono previste proroghe per l’entrata in vigore degli altri decreti antincendio: D.M. 2/9/21 con novità sulla formazione degli addetti antincendio entrerà in vigore il 4 ottobre 2022; D.M. 3/9/21“Minicodice” con novità sulla valutazione rischio incendio entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.