È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, (autodichiarazione) con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In materia di lavoro sono le seguenti, all’art. 18, è stata introdotta un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.
Ambito di applicazione
La predetta indennità spetta ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19.
Entità economica e modalità di erogazione
L’importo dell’indennità è pari a 150 euro e verrà riconosciuta, per il tramite del datore di lavoro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia contributiva mensile secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
Condizioni di fruizione
L’indennità una tantum:
- spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non è cedibile, ne’ sequestrabile, ne’ pignorabile e non costituisce reddito ne’ ai fini fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.