La circolare di chiarimento n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81’”.
La circolare, prodotta a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco fornisce i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.
In primo luogo si segnala che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3- “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5-“Abrogazioni”.
Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.