A seguito di dubbi sorti circa l’ambito di applicazione dell’art. 12 Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 si chiarisce quanto segue.

La norma in commento modifica la soglia prevista dall’art. 51, co. 3, TUIR che statuisce la completa defiscalizzazione e decontribuzione di qualsiasi bene ceduto o servizio prestato al dipendente.

 

All’interno dei beni ceduti si includono, oltre ai beni in natura (es. il tradizionale “pacco di natale”) anche:

  • il valore convenzionale del fringe benefit auto calcolato ai sensi dell’art. 51, co. 4, lett. a) TUIR;
  • il valore imponibile dei prestiti aziendali calcolato ai sensi dell’art. 51, co. 4, lett. b) TUIR;
  • la rendita catastale per alloggio aziendale calcolato ai sensi dell’art. 51, co. 4, lett. c) TUIR;
  • i premi assicurativi extra professionali;
  • buoni benzina;
  • buoni spesa;
  • pacco natalizio;
  • polizze assicurative extraprofessionali;
  • utenze per uso domestico (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

Per tanto, nel calcolo del fringe benefit di 3000 euro andranno conteggiati tutti i predetti valori e nel caso in cui la soglia dei 3000 euro non fosse superata, le ritenute fiscali e contributive effettuate andranno recuperate in sede di conguaglio.

 

Laddove, invece, il valore dei benefit erogati fosse già superiore a 3000 euro, anche gli eventuali ulteriori beni ceduti o servizi prestati andranno soggetti a tassazione e contribuzione sociale.

 

ESEMPI
Fringe benefit auto di 800 euro annui

Buoni spesa di 1200 euro

Rimborso utenze domestiche di 1000 euro

NO TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE PER L’ANNO 2022
Fringe benefit auto di 1000 euro annui

Buoni spesa di 1200 euro

Rimborso utenze domestiche di 1000 euro

BUONI SPESA E IL RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE VANNO ASSOGGETTATI A TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE