In data 5 maggio u.s., è entrato in vigore il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, con misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (c.d. Decreto lavoro)
Si riportando di seguito le principali di interesse datoriale.
Incentivi occupazionali e assegno di inclusione sociale (art. 10)
Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del predetto assegno con contratto di lavoro subordinato:
- A tempo indeterminato, pieno o parziale[1];
- o anche mediante contratto di apprendistato,
è riconosciuto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- e per un periodo massimo di dodici mesi
Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’incentivo è riconosciuto
- per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro,
- e l’esonero dal versamento è del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL[2].
L’agevolazione è soggetta la de minimis.
Disciplina del contratto di lavoro a termine (art. 24)
Le causali per cui è possibile stipulare/prorogare un contratto a termine oltre i 12 mesi vengono sostituite dalle seguenti:
- causali previste dalla contrattazione collettiva
- in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti [3];
- sostituzione di altri lavoratori.
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (art. 26)
Le informazioni previste dal c.d. Decreto Trasparenza possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
Ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti dal c.d. Decreto Trasparenza, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Incentivi all’occupazione giovanile (art. 27)
Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni che:
- alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
Contributo per le assunzioni di persone con disabilità (art. 28)
La disposizione prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 39)
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 40)
Limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000[4], il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
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[1] L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi.
[2] Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall’INPS.
[3] La norma vuol fare intendere che – se manca una qualsivoglia previsione del contratto collettivo di cui all’articolo 51, le parti individuali – solo fino al 30 aprile 2024 – possono individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
[4] Il presente limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.