Nella GUUE L159 I è stato pubblicato l’11 pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia che ha modificato ed esteso ulteriormente l’ambito di applicazione del Regolamento 833/2014 e del Regolamento 269/2014.

Di seguito una sintesi delle nuove misure introdotte.

Scambio di merci

  • Esteso il divieto di transito nel territorio russo ad un numero maggiore di beni esportati dall’UE che possono contribuire al rafforzamento miliare e tecnologico o allo sviluppo dei settori della difesa, sicurezza, aviazione e industria spaziale della Russia.
  • Ampliamento della tipologia di prodotti che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo dei settori della difesa, sicurezza, aviazione, industria spaziale[1].
  • Ulteriori restrizioni all’esportazione di beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe.
  • Divieto di vendita o trasferimento diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali.
  • Aggiunte 87 nuove persone giuridiche, che sostengono la Russia nella guerra di aggressione, nei confronti delle quali sono in vigore severe restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie dual use e di beni che possono contribuire al rafforzamento della Russia.

Settore trasporti

  • Viene esteso il divieto di trasporto di merci su strada nell’Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia.
  • Divieto di accesso ai porti e alle chiuse della UE a navi che trasportano prodotti petroliferi russi e che effettuano trasbordi da nave a nave qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare violazioni o tentativi di elusione di divieti in vigore[2].

Settore energia

È stata revocata la deroga temporanea a Germania e Polonia per il rifornimento di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia.

Strumento antielusione

Al fine di ridurre il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive tramite paesi terzi, viene introdotto uno strumento volto al rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale, che prevede anche, in caso di necessità, la possibilità di adottare restrizioni individuali e soprattutto eccezionali misure di ultima istanza per limitare la vendita di beni verso paesi terzi.

Soggetti listati

Sono stati inseriti altri 71 soggetti e 33 entità alla lista delle persone oggetto di misure restrittive (di cui all’Allegato I del Reg. 269/2014) perché responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e indipendenza dell’Ucraina.

Per tutti i dettagli si rimanda alla GUUE L 159I e alla pagina del Consiglio europeo.

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[1] Sono ricompresi: componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo. È stato inoltre ampliato l’elenco di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni soggette a restrizioni, e ne sono aggiunge altre tipologie.

[2] Tali misure si sono rese necessarie a causa dell’aumento delle pratiche ingannevoli messe in atto da navi al preciso fine di eludere le restrizioni della UE.