I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata a norma del Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
Gli Stati Membri hanno introdotto una restrizione (Regolamento (UE) 2020/1149)
La restrizione prevede per i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele:
- un divieto all’immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”;
- un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
oppure
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- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Nel Regolamento vengono elencati i requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati
Il completamento con esito positivo della formazione deve essere documentato e la formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.
Per maggiori informazioni
Rag. Tomaso Becchi
0372458640