Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. L’agevolazione è concessa nella misura del 36% delle spese ammissibili e fruita in forma di credito d’imposta

Il decreto del 2 aprile 2024 definisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 commi 686-690 della legge n.197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Elencati i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione, in sintonia con l’attuale normativa comunitaria e nazionale

Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute nel 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432: 2002, inclusi:
  • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con   inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta   accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili
  • gli imballaggi in legno non impregnati
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione fiscale devono avere le seguenti condizioni:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese
  • svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria   o sottoposte a procedure concorsuali
  • hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa comunitaria Uni En 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall’articolo 4

Sono, invece escluse le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive
  • che si trovino in condizioni di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o ostative.

L’agevolazione è concessa, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 36% delle spese ammissibili e fruita sotto forma di credito d’imposta. L’agevolazione non può eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro presentando il modello F24 unicamente   attraverso  i   servizi   telematici  messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il   credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati. Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta sono pari a 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il Ministero, per ciascuno degli stanziamenti annuali con apposita comunicazione sulla sezione news   del sito istituzionale, dispone l’apertura di due finestre temporali separate:

  • la prima da attivare nell’annualità 2024 e avente ad oggetto le spese di cui all’articolo 4 sostenute nel corso dell’anno 2023
  • la seconda da attivare nell’annualità 2025 e avente ad oggetto le spese di cui all’articolo 4   sostenute nel corso dell’anno 2024.

Fonte: Agenzia delle Entrate